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Il trust: definizione, vantaggi e come si costituisce

Gen 15, 2021 | News

Cos’è un trust?

Il trust è un istituto mutuato dai sistemi di common law e ricorre quando un soggetto (cd. settlor) sottopone dei beni, con atto mortis causa o inter vivos, sotto il controllo di un altro soggetto (cd. trustee) nell’interesse di un beneficiario o di un fine specifico.

A seguito di tale operazione, il trustee gode di tutti i diritti di cui godeva il settlor su quel determinato patrimonio prima della sua costituzione e lo gestisce come se ne fosse il proprietario per il raggiungimento di un determinato scopo. L’individuazione e, quindi, la presenza di un beneficiario, tuttavia, non è condizione di validità del negozio, che, addirittura, può non averne alcuno.

L’istituto in esame, non trovando all’interno dell’ordinamento italiano, una disciplina autonoma, è diventato operante a seguito della ratifica con legge n. 364 del 16 ottobre 1989, da parte dell’Italia, della Convenzione dell’Aja del 1985 (“Convenzione relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento”), grazie alla quale il trust ha ottenuto un enorme successo, soprattutto per la sua flessibilità e duttilità che lo rende idoneo a raggiungere risultati giuridico-economici di enorme rilievo.

Peraltro, la giurisprudenza di merito ha provveduto a delineare i caratteri essenziali dell’istituto, statuendo che: “I connotati salienti del trust, strumento di pianificazione patrimoniale, sono: a) la piena separazione e il totale distacco del patrimonio conferito dalla sfera giuridica del disponente, per passare in piena proprietà al trustee, seppure a titolo fiduciario e nell’interesse del beneficiario; b) l’effetto consequenziale per cui il patrimonio conferito nel trust è messo al riparo da eventuali pretese sia dei creditori del disponente, poiché il patrimonio non è più di proprietà di costui; sia dei creditori del trustee, poiché quest’ultimo, seppure effettivo proprietario del patrimonio, lo detiene solo ed esclusivamente per le finalità designate nel trust, sia dei creditori del beneficiario, fino a quando quest’ultimo non riceva i beni con successivo passaggio dal trustee” (Corte d’Appello di Palermo, sent. n. 526 del 4 aprile 2020).

Naturalmente, per essere valido, è necessario che il trust abbia un oggetto concreto, pena la nullità dello stesso. La giurisprudenza di merito ha, infatti, sottolineato che “l’istituto del trust … realizza la funzione di costituire una separazione patrimoniale al fine di soddisfare un interesse del beneficiario o di perseguire un determinato scopo. Al generale “programma di segregazione” si aggiunge lo specifico regolamento degli interessi di volta in volta perseguiti, nel quale si rinviene la causa concreta del negozio. Un’ipotesi di non meritevolezza del trust liquidatorio va individuata nel caso di preesistente insolvenza dell’imprenditore che sfoci in fallimento: in tal caso la procedura pubblicistica di liquidazione non può essere sostituita con l’attività del trustee e il trust liquidatorio non può ricevere tutela” (Corte d’Appello di Milano, sent. n. 991 del 24 aprile 2020).

 

Ma quali sono davvero i vantaggi del trust?

Il successo dell’istituto in esame deriva, come detto, dalla sua flessibilità rispetto ad altri istituti disciplinati nell’ordinamento italiano, come il fondo patrimoniale, il mandato e il negozio fiduciario. Flessibilità derivante soprattutto da due caratteristiche: da un lato, i beni del trust costituiscono un patrimonio separato, con la conseguenza che non possono essere aggrediti né dai creditori del trustee né dai creditori del settlor né da quelli del beneficiario, in quanto rispondono unicamente con riferimento alle obbligazioni contratte dal trustee nell’interesse del trust; dall’altro il trustee non è obbligato nei confronti del settlor, cosa che invece avviene nel negozio fiduciario, ma solo verso il beneficiario.

 

Come si costituisce un trust?

Il trust si costituisce con un atto unilaterale che richiede la forma scritta ad probationem, quindi con atto pubblico o scrittura privata (art. 3 della Convenzione).  Elemento essenziale per la costituzione di un trust è la dichiarazione del disponente con la quale esprime la volontà di costituire un trust. A ben vedere, peraltro, con l’atto di costituzione del trust vengono costituiti sostanzialmente due negozi giuridici: il primo che disciplina il trasferimento del patrimonio da un soggetto ad un altro; il secondo che regola la gestione e l’amministrazione del patrimonio oggetto del trust.

Quanto ai beni oggetto dell’atto di disposizione, la Convenzione non prevede particolari limitazioni, eccezion fatta per quelli cui la legge vieta l’alienazione. Pertanto, possono costituire oggetto del trust beni mobili e immobili, denaro, diritti di varia natura, titoli di credito, strumenti finanziari etc.

Ulteriore limitazione prevista per la costituzione di un trust è rappresentata dall’art. 15 della Convenzione, il quale fa salva l’applicazione delle norme inderogabili dell’ordinamento. Pertanto, nel caso dell’ordinamento italiano, l’atto che regola il trust non deve entrare in conflitto con norme inderogabili di ordine pubblico, come quelle riguardanti le norme in materia di protezione di incapaci, effetti del matrimonio, norme in materia di legittima, protezione dei creditori e dei terzi in buona fede.

Potendo del trust far parte beni immobili, è necessario, poi, rispettare le norme che nel nostro ordinamento sono previste al fine di proteggere i terzi in buona fede. La stessa Convenzione, infatti, ha ammesso che il trustee possa richiedere la trascrizione del trust nei registri immobiliari e negli atti dispositivi che riguardano i beni costituenti il patrimonio oggetto di trust.

A cura di

Cosimo Altavilla

Laureato presso l’Università degli Studi di Roma Tre. Svolge attività di difensore nell’ambito del processo civile, fornendo consulenza ed assistenza nei settori del diritto di famiglia e minorile, contrattuale, nonché nell’ambito della responsabilità professionale in ambito sanitario. È autore di articoli pubblicati su riviste scientifiche online: – Il procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. in Rivista giuridica online “giuricivile.it”; – Responsabilità dei padroni e committenti ex art. 2049 c.c.: può essere responsabile la banca?, in Rivista giuridica online “giuricivile.it”; – Accertamento tecnico preventivo e caratteri della relazione del consulente, in Rivista giuridica online “giuricivile.it”; – La responsabilità da prospetto e gli obblighi informativi nei mercati finanziari, in Rivista giuridica online “giuricivile.it”; – Negoziazione assistita: guida completa di giurisprudenza, in rivista giuridica online “giuricivile.it”. In ambito privacy, si occupa di tutte le attività inerenti alla difesa e tutela dei diritti dell’interessato innanzi al Garante Privacy e nelle successive ed eventuali fasi del giudizio.
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